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L.R. 3 novembre
1998, n. 77 (1)
Riordino delle
competenze in materia di edilizia residenziale pubblica (2)
Art.
1 Finalità
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La
presente legge disciplina le modalità di intervento e la ripartizione delle
competenze attinenti il settore dell'edilizia residenziale pubblica, (di
seguito denominata E.R.P.) anche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59", individuando nei comuni i principali attori per la messa
in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione
unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio,
l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una
razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità
generale degli insediamenti urbani.
Art.
2 Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione svolge
le seguenti funzioni e compiti rispondenti ad esigenze di carattere unitario:
a) determina linee di intervento e gli
obiettivi di settore;
b) definisce i piani e i programmi di
intervento e le modalità di erogazione delle risorse;
c) definisce le modalità di
incentivazione, anche finanziaria;
d) definisce gli indirizzi per
l'individuazione delle tipologie di intervento;
e) determina i limiti di reddito e i
requisiti soggettivi necessari per l'accesso ai benefici;
f) definisce gli indirizzi per la
determinazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi di
edilizia residenziale destinati al diritto alla casa, nonché per la fissazione
dei relativi canoni;
g) determina i limiti di costo e i
requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;
h) definisce i criteri per la
ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie degli operatori;
i) verifica e controlla, anche in forma
sostitutiva, nei casi previsti dai programmi, l'attuazione dei programmi stessi,
la congruità dei costi, l'utilizzazione delle risorse finanziarie;
j) definisce indirizzi relativi alle
modalità di sostegno finanziario per favorire l'accesso al mercato della
locazione dei nuclei familiari più disagiati;
k) determina, sentiti i Comuni, le
procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
l) opera per l'acquisizione, raccolta,
elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa.
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La Regione
assicura il concorso e la partecipazione dei soggetti istituzionali
interessati e delle formazioni sociali alle scelte in materia di politiche
per il diritto alla casa. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, contestualmente alla deliberazione di cui all'art.
5, comma 3, dispone in merito alla costituzione di un organismo consultivo
regionale e ne disciplina le competenze.
Art.
3 Patrimonio edilizio
1. Il patrimonio immobiliare di proprietà
delle A.T.E.R. è attribuito ai Comuni nel cui territorio è ubicato.
Art. 4 Funzioni
dei Comuni
1. Sono conferite ai Comuni tutte le
funzioni non espressamente riservate alla Regione dall'art. 2 e tra queste in
particolare:
a) il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno
abitativo;
b) l'attuazione degli interventi idonei a
soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) l'individuazione degli operatori
incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei
finanziamenti;
d) l'accertamento dei requisiti
soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di E.R.P.;
e) l'accertamento dei requisiti oggettivi
degli interventi;
f) la vigilanza sulla gestione
amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di
contributi pubblici;
g) l'autorizzazione alla cessione in
proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà
indivisa;
h) l'autorizzazione alla cessione
anticipata degli alloggi di E.R.P.;
i) la formazione e gestione dei bandi di
assegnazione;
j) la formazione e approvazione delle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
k) la promozione della mobilita' degli
assegnatari;
l) la determinazione in ordine alle
decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
m) ogni altra iniziativa finalizzata allo
sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri
soggetti.
2. I Comuni operano per le funzioni di
cui al comma 1, nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale,
della partecipazione e della concertazione con le formazioni sociali.
Nell'esercizio di
dette funzioni è garantito il raccordo con gli interventi di politica sociale,
come disciplinati dagli articoli 11, 28 e 29 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72
"Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di
pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziale e socio-sanitari
integrati".
Art.
5 Livelli ottimali di esercizio associato
delle funzioni
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Le
funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione
amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. già in proprietà dei
comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, nonché
quelle attinenti a nuove realizzazioni sono esercitate dai Comuni stessi in
forma associata nei livelli ottimali di esercizio, individuati con la
procedura di cui al presente articolo. I Comuni gestiscono le altre funzioni
di cui all'art. 4 preferibilmente in forma associata, nel rispetto del
principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.
2. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce una proposta dei
livelli ottimali di esercizio e la sottopone al parere dei Comuni ed alla
concertazione con la delegazione rappresentativa dell'associazione regionale dei
Comuni.
3. Il procedimento di concertazione, che
acquisisce anche i pareri dei singoli Comuni si svolge in novanta giorni,
trascorsi i quali la Giunta regionale, anche in assenza dell'intesa con la
delegazione rappresentativa dell'associazione regionale dei Comuni, propone al
Consiglio regionale, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della
proposta della Giunta regionale, la individuazione dei livelli ottimali di
esercizio.
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Il livello
ottimale di esercizio, individuato secondo le disposizioni dei commi 2 e 3,
deve garantire il principio di economicità nella gestione, il rispetto dei
criteri di efficienza ed efficacia e non può essere inferiore al livello
provinciale, con la sola eccezione della provincia di Firenze, all'interno
della quale possono essere individuati due livelli, di cui uno
corrispondente al territorio del Circondario dell'empolese valdelsa,
istituito con la legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 "Istituzione del
Circondario dell'empolese valdelsa quale circoscrizione di decentramento
amministrativo" e l'altro corrispondente al restante territorio
provinciale (3).
Art.
6 Forme associate
1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale la
definizione dei livelli ottimali di esercizio, i Comuni stabiliscono, mediante
apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni
di cui al comma 1 dell'art. 5, provvedendo altresì alla costituzione del
soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse. Contestualmente i
Comuni regolano i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, ed
indicano le modalità con cui attuare le forme di partecipazione e di
concertazione con le formazioni sociali interessate e la tutela delle forme di
rappresentanza degli utenti, al cui rispetto sono tenuti gli stessi soggetti
costituiti.
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La prima
convocazione della conferenza, di cui al comma 1, è convocata entro 15
giorni dalla definizione dei livelli ottimali, dal Sindaco del Comune
capoluogo di Provincia, qualora il livello ottimale coincida con la
Provincia, ovvero dal Sindaco dei Comune con il più alto numero di abitanti
negli altri casi. Nella prima seduta la conferenza determina le modalità
procedurali per il funzionamento della conferenza stessa. Tale
determinazione è assunta ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della L. 7
agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
successive modifiche e integrazioni.
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Per i livelli
ottimali per cui sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il
Consiglio regionale istituisce, entro i novanta giorni successivi, aziende
aventi:
a) natura di ente
pubblico economico, personalità giuridica e autonomia imprenditoriale
b) un amministratore e un collegio dei sindaci revisori nominati da apposita
conferenza dei Comuni interessati;
c) uffici decentrati
in ogni capoluogo di Provincia non sede dell'azienda.
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Il Consiglio
regionale stabilisce inoltre, con lo stesso atto, le modalità del raccordo
fra Comuni e l'azienda con particolare riferimento a:
a) piani annuali e pluriennali di attività, bilanci, regolamenti di
organizzazione, organico del personale;
b) forme di controllo
da parte dei Comuni dell'ambito sull'attività dell'azienda;
c) forme di
finanziamento.
5. Il Consiglio regionale stabilisce i
termini per la nomina, da parte dei Comuni, degli organi dell'azienda e i
relativi poteri sostitutivi regionali in caso di inosservanza dei termini
stessi.
Art. 7
Norme sulle A.T.E.R.
1. Con deliberazione del Consiglio
regionale, adottare entro il termine di cui all'art. 6 comma 1, sono
disciplinate le modalità di scioglimento delle A.T.E.R. esistenti e di
liquidazione delle relative attività e passività.
2. La Giunta regionale, in esecuzione
della deliberazione di cui al comma precedente, con provvedimento da adottare,
sentite le rappresentanze sindacali del personale, entro trenta giorni dalla
deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di assegnazione del
personale in servizio presso le A.T.E.R. ai soggetti individuati per l'esercizio
delle funzioni. Il contratto di lavoro applicato dovrà essere riferito al
C.C.N.L. degli addetti al settore. Il personale trasferito conserva la posizione
giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianità già maturata.
Art. 8 Modifiche
ai livelli ottimali di esercizio e alle forme associate
1. Il Consiglio regionale, per iniziativa
dei Comuni interessati, decorsi almeno tre anni dalla definizione dei livelli
ottimali di cui all'art. 5, può variarne la delimitazione, fermo restando
quanto disposto all'art. 5 comma 4.
2. I Comuni possono variare con le
modalità di cui all'art. 6, comma 1 e 2, la forma associata stabilita in via
sostitutiva dalla Regione, decorsi almeno 3 anni dalla nomina degli organi
dell'azienda interessata. A tal fine il Presidente della Giunta regionale
effettua la prima convocazione della Conferenza entro quindici giorni dalla
richiesta presentata da parte di almeno un terzo dei comuni ricompresi nel
livello ottimale.
Art. 9 Norme
transitorie (4)
1. L'attribuzione del patrimonio
immobiliare delle A.T.E.R. ai Comuni, secondo la disposizione di cui all'art. 3,
decorre dal momento della costituzione da parte degli stessi, ovvero da parte
della Regione ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 4, del soggetto cui compete la
gestione unitaria del patrimonio immobiliare di E.R.P. nel territorio di
riferimento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
1-bis. Gli amministratori straordinari e
i collegi dei sindaci revisori delle A.T.E.R. in carica alla data del 3 novembre
1998, sono prorogati nelle loro funzioni fino all'emanazione della deliberazione
del Consiglio regionale dall'art. 7, comma 1. Con tale atto il Consiglio può
regolare lo svolgimento delle attività correnti delle A.T.E.R., anche
attraverso ulteriori proroghe a ciò necessarie, fino all'operatività dei nuovi
soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 3 (5).
Art.
10 Abrogazioni
Sono
abrogate:
a) la legge regionale 3 novembre 1986, n.
49 "Riorganizzazione della struttura operativa dell'edilizia residenziale
pubblica";
b) la legge regionale 28 gennaio 1994, n.
11 "Scioglimento delle Aziende di edilizia residenziale pubblica. Nomina
degli amministratori straordinari e rinnovo dei collegi sindacali. Sostituzione
dell'art. 21";
c) la legge regionale 22 novembre 1995,
n. 100 "Proroga delle Amministrazioni Straordinarie e dei Collegi sindacali
dell'ARER e delle A.T.E.R.. Integrazione dell'art. 17 della L.R. 3 novembre
1986, n. 49".
(1)
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 novembre 1998, n. 37.
(2)
Con avviso pubblicato nel B.U. 23 novembre 1998, n. 38 è stato reso noto che,
ferma restando l'entrata in vigore della presente legge il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte della
Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla stessa legge e
ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112, è subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello
stesso decreto legislativo n. 112 del 1998, alla emanazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59 che tale decorrenza determineranno.
(3)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 22 dicembre 1999, n. 67. Il
testo originario così disponeva: «4. Il livello ottimale di esercizio,
individuato secondo le disposizioni dei commi 2 e 3, deve garantire il principio
di economicità nella gestione, il rispetto dei criteri di efficienza ed
efficacia e non può essere inferiore al livello provinciale.».
(4)
Rubrica così sostituita dall'articolo unico, comma 1, L.R. 23 dicembre 1998, n.
98.
(5)
Comma aggiunto dall'articolo unico, comma 2, L.R. 23 dicembre 1998, n. 98.
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