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  Pagina iniziale » Le Leggi » L.R. 1986 n. 49

L.R. 3 novembre 1986, n. 49 (1)


RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(2) (3)

Art. 1
Nuovo ordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica

  1. La presente legge detta il nuovo ordinamento degli enti operanti in materia di Edilizia
    Residenziale Pubblica (ERP), ai sensi degli artt. 13 e 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ferma
    restando per la Regione la possibilità di stabilire soluzioni organizzative diverse in conformità ai
    principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.
  2. Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) assumono la denominazione di Aziende territoriali
    per l'Edilizia Residenziale (ATER).
  3. Il Consorzio regionale degli IACP della Toscana è sciolto ed è sostituito dalla Azienda regionale
    per l'Edilizia residenziale (ARER), istituita ai sensi della presente legge.
  4. Le ATER e l'ARER esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in conformità alle
    disposizioni della presente legge.
  5. Le aziende di Edilizia Residenziale Pubblica, ARER e ATER, sono Enti pubblici dotati di
    autonomia amministrativa e contabile
    (4).

Art. 2
Ambito territoriale di competenza delle ATER

  1. Ciascuna ATER è competente per il territorio della rispettiva provincia, ed ha sede nel
    capoluogo. L'azienda operante nella provincia di Massa-Carrara ha sede a Carrara, già sede
    dell'IACP provinciale.
  2. Fa eccezione la provincia di Firenze, dove è istituita una seconda azienda, competente per il territorio dei Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e
    Vernio. L'azienda ha sede nel Comune di Prato
    (5).

Art. 3
Organi

1. Sono organi dell'A.R.E.R.:

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio Sindacale.

2. Sono organi delle A.T.E.R.:

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio Sindacale.

3. Gli organi di cui ai comma precedenti si rinnovano con l'elezione del Consiglio regionale (6).

Art. 4
Consigli di Amministrazione dell'ARER e delle ATER

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARER è composto da sette membri eletti dal Consiglio
    regionale con voto limitato, fra le persone particolarmente qualificate ed esperte nella materia
    dell'edilizia residenziale pubblica e con rilevanti esperienze di amministrazioni pubbliche e
    private.
  2. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARER elegge nel suo seno il Presidente e Vice-Presidente.
  3. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna ATER è composto da 9 membri scelti tra persone
    particolarmente qualificate ed esperte nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e con
    rilevanti esperienze di amministrazioni pubbliche e private di cui:
    a) tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e del Comune di Prato per quella
    azienda, eletti con voto limitato;
    b) due rappresentanti del Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti escluso il
    capoluogo, nel cui territorio sia ubicato il maggior numero di alloggi di proprietà dell'ATER,
    eletti con voto limitato;
    c) un rappresentante del Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti dove sia ubicato il
    maggior numero di alloggi di proprietà dell'ATER;
    d) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti con voto limitato.4. Il Consiglio di
    Amministrazione dell'ATER elegge nel suo seno il Presidente nonché il Vice-Presidente
    (7).

Art. 5
Collegio Sindacale

  1. Il Collegio Sindacale delle Aziende è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale
    ed è composto da:
    a) due Sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale con voto
    limitato, scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;
    b) un Sindaco nominato dal Ministero del Tesoro.
  2. Il Collegio Sindacale esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio e sulla
    gestione di cassa, nonché sulla regolarità degli atti amministrativi. Trasmette, nei termini fissati
    dalla Giunta una relazione periodica sull'attività complessivamente svolta e sulle questioni che
    hanno formato preminente oggetto di esame da parte del Collegio.
  3. Il Collegio Sindacale fornisce, a richiesta, informazioni alla Giunta regionale o al Consiglio
    regionale e svolge gli altri compiti stabiliti dalla legge
    (8).

Art. 6
Attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica

  1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica approvati dal Consiglio
    regionale, l'ARER e le ATER svolgono rispettivamente i compiti di cui ai successivi secondo e
    terzo comma.
  2. L'ARER:
    a) impartisce direttive alle ATER in merito agli aspetti procedurali, progettuali e finanziari degli
    interventi e ne verifica l'attuazione con le procedure di cui all'art. 10;
    b) realizza gli interventi espressamente attribuiti all'ARER dal Consiglio regionale ed in
    particolare gli interventi di sperimentazione.
  3. Le ATER:
    a) provvedono, in adempimento alle direttive di cui al comma precedente, lett. a, alla
    progettazione e alla realizzazione degli interventi localizzati nel territorio di competenza;
    b) assumono la gestione dei finanziamenti e approvano gli atti tecnici e amministrativi relativi
    all'attuazione dei programmi di cui alla precedente lett. a);
    c) ove formalmente richieste dai Comuni e da altri enti pubblici, provvedono:
    1) alla redazione degli strumenti di pianificazione esecutiva finalizzati agli interventi di edilizia
    residenziale pubblica e relative varianti;
    2) alla progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
    interessanti le aree destinate all'ERP;
    3) alla progettazione e realizzazione degli interventi di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n.
    457, sul patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni e degli altri enti pubblici;
    4) alla progettazione e realizzazione delle altre opere pubbliche;
    5) all'espletamento delle procedure preordinate all'espropriazione e all'occupazione degli
    immobili inerenti gli interventi di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4.
  4. È conservata la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e
    dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78
    (9).

Art. 7
Gestione del patrimonio residenziale pubblico

  1. Le ATER provvedono a tutti gli adempimenti conseguenti alla gestione e alla manutenzione del
    proprio patrimonio.
  2. I comuni si avvalgono delle ATER per l'approntamento e l'aggiornamento dell'anagrafe
    dell'utenza e del censimento del proprio patrimonio residenziale.
  3. I comuni possono avvalersi delle ATER per provvedere alla gestione e alla manutenzione del
    proprio patrimonio di edilizia residenziale.
  4. Compete alle A.T.E.R.:
    a) stipulare i contratti di locazione in conformità al contratto-tipo previsto dall'art. 16 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78;
    b) determinare e riscuotere i canoni relativi.
  5. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il comune, su proposta delle A.T.E.R. e sentite le
    Associazioni degli assegnatari, delibera il programma di manutenzione degli alloggi di edilizia
    residenziale pubblica. Al finanziamento del programma sono destinati gli introiti derivanti dalla
    quota di canone di cui alla lettera c) dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e alla
    lettera c) dell'art. 23 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78.
  6. Restano salvi i compiti assegnati ai Comuni dalla L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 (10).

Art. 8
Indirizzi e direttive dei comuni e degli altri enti pubblici per i compiti affidati alle A.T.E.R.

  1. I comuni e gli altri enti pubblici qualora si avvalgano delle A.T.E.R. ai sensi dell'art. 6, terzo
    comma, lett. c) e dell'art. 7, possono impartire alla rispettiva azienda indirizzi e direttive per lo
    svolgimento dei compiti ivi indicati e richiedere opportuna rendicontazione dell'attività svolta.
  2. In tale eventualità le A.T.E.R. inviano ai comuni e agli altri enti pubblici copia degli atti da esse
    adottati, al fine di consentire la verifica della loro rispondenza con gli indirizzi e le direttive.
  3. Detti atti sono inviati entro 10 giorni dalla loro adozione. I comuni e gli altri enti pubblici, entro i successivi 7 giorni, possono richiedere il riesame dell'atto nonché inviare osservazioni e proposte alla Regione per l'esercizio del potere di controllo (11).

Art. 9
Studi, ricerche ed osservatori

  1. L'A.R.E.R., oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, svolge, nel quadro delle direttive del Consiglio regionale, i seguenti compiti:
    a) attività di studio, di ricerca e di documentazione relativamente alle tipologie progettuali, alle tecnologie, ai materiali e ai componenti costruttivi;
    b) osservatorio dei prezzi degli appalti, del mercato delle costruzioni, della manodopera, dei
    materiali e dei noli;
    c) osservatorio del mercato delle abitazioni e della utenza.
  2. Per i compiti di cui al comma precedente l'ARER si avvale di un Comitato tecnico-scientifico,
    nominato dal Consiglio di Amministrazione di modo da assicurare la presenza di adeguate
    competenze nei settori della produzione e della ricerca applicata.
  3. In particolare al Comitato compete di esprimere un parere sui programmi di attività e su tutti gli studi e le ricerche effettuate dall'A.R.E.R.
  4. Il Comitato è così composto:
    - un esperto scelto in una terna di nomi indicati dall'Università degli Studi di Firenze;
    - un esperto scelto in una terna di nomi indicati dall'Università di Pisa;
    - un esperto scelto in una terna di nomi indicati dall'Università di Siena;
    - tre esperti scelti in terne indicate dalle organizzazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
    - tre esperti scelti in terne indicate dalle organizzazioni degli imprenditori edili;
    - tre esperti scelti in terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
    - il direttore dell'ARER;
    - il dirigente del servizio dell'edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana;
    - tre rappresentanti degli ordini professionali, di cui uno degli architetti, uno degli ingegneri, uno dei geometri, indicati dalle rispettive organizzazioni regionali.
  5. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'ARER (12).

Art. 10
Consulta regionale per la casa

  1. È istituita la Consulta regionale per la casa, così composta:
    a) tre rappresentanti dell'ANCI Toscana;
    b) tre rappresentanti dell'URPT;
    c) tre rappresentanti delle OO.SS. orizzontali;
    d) tre rappresentanti delle OO.SS. degli assegnatari più rappresentative a livello regionale;
    e) cinque rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a
    livello regionale;
    f) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative edilizie legalmente riconosciute e
    maggiormente riconosciute a livello regionale;
    g) i Presidenti delle A.T.E.R.;
    h) il Presidente dell'A.R.E.R.
  2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale alla casa che la riunisce, per acquisirne il
    parere, in relazione agli atti di programmazione regionale del settore e per ogni altra questione di indirizzo politico-programmatico inerente al comparto dell'edilizia residenziale
    (13).

Art. 11
Informazione ai Comuni, all'ARER e alla Regione sull'attività delle ATER

  1. Le ATER inviano annualmente alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio
    regionale, ai Comuni interessati ed all'ARER:
    a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP di competenza dell'ATER;
    b) copia dei bilanci consuntivo e preventivo;
    c) una relazione sullo svolgimento dei compiti affidati alle ATER ai sensi dell'art. 6, terzo
    comma, lett. c) dell'art. 7.
  2. I Comuni e l'ARER possono inviare alla Regione e alle ATER osservazioni e proposte in
    relazione agli atti di cui al comma precedente
    (14).

Art. 12
Commissione Regionale Tecnica Consultiva

  1. È istituita presso l'ARER una Commissione Tecnica Consultiva presieduta dal Presidente
    dell'ARER e così composta:
    a) funzionario dirigente dell'ARER, nominato dal consiglio di amministrazione;
    b) funzionario dirigente della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
    c) funzionario dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune interessato all'argomento in esame;
    d) funzionario dirigente dell'ATER interessato all'argomento in esame.
  2. Tale commissione esprime un parere obbligatorio sugli atti tecnici relativi all'attuazione dei
    programmi di nuova costruzione e recupero predisposti dalle ATER.
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente dell'ARER
    designato dal Consiglio di amministrazione.
  4. Le commissioni previste dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono soppresse e
    sostituite nelle loro funzioni dalla commissione istituita ai sensi del presente articolo
    (15).

Art. 13
Statuti

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera gli statuti degli enti di cui alla presente legge (16).

Art. 14
Incompatibilità

  1. Le incompatibilità con le cariche di consigliere di amministrazione e di membro del collegio
    sindacale delle aziende sono quelle previste dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11
    (17).

Art. 15
Indennità

  1. Ai componenti degli organi previsti dall'art. 3 e ai componenti del comitato scientifico di cui
    all'art. 9 compete una indennità stabilita con legge regionale e corrisposta dalle rispettive aziende
    (18).

Art. 16
Fonti di finanziamento

  1. Per il funzionamento dell'ARER la Regione stabilisce:
    a) il contributo da corrispondere annualmente all'ARER per i compiti di cui all'art. 9 e per le
    spese del Comitato Scientifico di cui allo stesso art. 9, secondo comma, nella misura
    determinata secondo un coefficiente stabilito dal Consiglio regionale, sulla base di una
    valutazione di congruità delle risorse necessarie. A tal fine il Consiglio regionale approva un
    piano finanziario per il funzionamento dell'Azienda;
    b) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi costruttivi di edilizia residenziale;
    c) contributi e rimborsi corrisposti per i servizi prestati o svolti nei confronti di altri soggetti;
    d) il contributo a percentuale sui programmi dell'ATER per i compiti di cui all'art. 6, secondo
    comma, e dell'art. 12.
  2. Per il funzionamento delle Aziende Territoriali (ATER) la Regione stabilisce:
    a) la misura dei rimborsi per spese tecniche e generali per la realizzazione dei programmi di
    Edilizia Residenziale;
    b) contributi e rimborsi corrisposti per i servizi prestati o svolti nei confronti di altri soggetti;
    c) la misura della quota di canone di cui alla lett. b) dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
  3. In relazione alla attuazione dei programmi di E.R.P. il Consiglio regionale determina
    biennalmente le percentuali dei finanziamenti fra l'ARER e le ATER
    (19).

Art. 17
Personale delle Aziende

  1. Entro dodici mesi dalla costituzione dei consigli di amministrazione dell'ARER e delle ATER
    (su loro proposta o comunque previo loro parere), la Regione determina con legge la pianta
    organica del personale delle aziende. Fino all'entrata in vigore di tale legge le aziende non
    possono procedere a nuove assunzioni di personale.
  2. Nella definizione della struttura operativa i Consigli di Amministrazione si atterranno a criteri di economicità, efficienza e professionalità.
  3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono stabiliti da apposito
    regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.R.E.R., in coerenza con la
    legislazione regionale ed in conformità agli accordi nazionali applicabili.
  4. L'assunzione del personale avviene mediante pubblico concorso, con le modalità ed i criteri
    stabiliti con il regolamento del personale.
  5. Il personale di cui al primo comma è iscritto sotto il profilo previdenziale alla Cassa per la
    Pensione ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dagli Istituti di Previdenza del Ministero
    del Tesoro.
  6. Le variazioni successive alla pianta organica del personale delle aziende sono approvate con
    legge con le stesse modalità di cui al primo comma se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; negli altri casi sono adottate da ciascuna azienda e approvate, su proposta della Giunta regionale, in via amministrativa dal Consiglio regionale
    (20) (21).

Art. 18
Direttive del Consiglio regionale

In relazione agli obiettivi indicati dal piano regionale per l'edilizia residenziale e in armonia con le
previsioni del Piano regionale di Sviluppo e con gli atti di programma settoriale di edilizia
abitativa, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera, almeno biennalmente, direttive
generali per lo svolgimento dell'attività complessiva delle Aziende e per la formazione dei bilanci,
comunque finalizzate a raggiungere il massimo di efficienza e di economicità e volte a conseguire
il pareggio economico
(22).

Art. 19
Informazione periodica

  1. L'A.R.E.R. presenta periodicamente alla Giunta regionale, nei termini da essa fissati, una
    relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi di gestione di tutto il
    patrimonio pubblico sulla base delle informazioni richieste agli enti locali.
  2. La Giunta regionale può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di
    attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità, nonché ai modi di gestione del patrimonio.
  3. Sulla base della relazione e delle informazioni di cui al comma precedente la Giunta regionale,
    entro il 30 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di settore
    (23).

Art. 20
Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale

  1. Sono soggette ad approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni delle aziende riguardanti:
    a) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
    b) i regolamenti del personale, gli altri regolamenti nonché tutti gli altri atti sottoposti dalla legge a speciale approvazione.
  2. Il Consiglio regionale delibera, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dalla data di
    ricevimento degli atti
    (24).

Art. 21
Atti soggetti al controllo della Giunta regionale

  1. Di tutti gli atti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, esclusi quelli meramente
    esecutivi, le Aziende inviano comunicazione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro
    adozione.
  2. La comunicazione deve contenere dettagliata indicazione dell'oggetto, dell'onere finanziario e dell'imputazione in bilancio.
  3. Gli atti divengono esecutivi se trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Giunta non abbia richiesta copia delle delibere adottate.
  4. Le deliberazioni oggetto di richiesta divengono esecutive se, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, ovvero dal ricevimento di chiarimenti o elementi integrativi, la Giunta non comunica la richiesta d'iscrizione all'O.d.g. del relativo provvedimento di annullamento.
  5. I termini di cui ai commi 3° e 4° decorrono dalla data di acquisizione al protocollo regionale dei relativi atti (25) (26).

Art. 22
Bilancio preventivo delle Aziende

  1. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio è deliberato dalle aziende entro il 30 novembre
    dell'anno precedente ed è redatto in conformità delle disposizioni del D.P.C.M. del 3 giugno
    1986.
  2. Il bilancio si chiude con l'indicazione del risultato di esercizio presunto.
  3. Nel caso in cui il bilancio di previsione non consegua il pareggio economico, le aziende devono ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta regionale per apportare variazioni al bilancio medesimo per far fronte a nuove o maggiori spese dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione dello stesso, nonché per l'assunzione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno (27).

Art. 23
Conto consuntivo delle Aziende

  1. Il conto consuntivo, redatto in conformità delle disposizioni del D.P.C.M. del 3 giugno 1986 e secondo le direttive di cui al precedente art. 18, è deliberato dalle Aziende entro il 30 aprile
    dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. I dati contenuti nel consuntivo,
    compresi quelli relativi alla gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
    1036, devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio preventivo.
  2. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale insieme con una relazione del Collegio
    Sindacale che esprime il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale di esso, nonché eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della
    gestione
    (28).

Art. 24
Situazione di cassa dei programmi delle Aziende

  1. In relazione al flusso dei finanziamenti connessi ai programmi pluriennali e annuali di attività, le Aziende predispongono trimestralmente una situazione di cassa, redatta conformemente al
    modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, che è trasmessa alla Giunta stessa
    entro il giorno 15 precedente l'inizio di ogni trimestre.
  2. La situazione di cassa è suddivisa in due sezioni, l'una relativa ai fondi della gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, l'altra relativa ai fondi non ricompresi nella suddetta gestione e inerenti agli altri programmi delle Aziende.
  3. La Giunta regionale può richiedere che siano forniti ulteriori elementi o notizie atti a determinare la congruità della cassa di esercizio rispetto alla gestione e all'avanzamento dei programmi di attività (29).

Art. 25
Contabilità delle Aziende

  1. Le Aziende tengono i libri e le scritture stabiliti dalle norme vigenti in modo che risulti fra l'altro:
    a) il valore degli immobili, dei mobili, dei materiali, dei crediti e dei debiti;
    b) i rapporti di credito e di debito relativi alla gestione degli immobili;
    c) gli elementi del costo raggruppati nei seguenti centri di costo: generali e d'amministrazione;
    gestione degli immobili, manutenzione degli immobili; servizi di rimborso, programmi d'intervento, gestioni diverse;
    d) le entrate e le spese dipendenti da cause inerenti ai vari settori di attività
    (30).

Art. 26
Controllo sostitutivo

  1. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti od atti obbligatori da parte dell'A.T.E.R. o dell'A.R.E.R., la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per la adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici, ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta informandone il Consiglio regionale (31).

Art. 27
Scioglimento dei Consigli di amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione delle ATER o dell'ARER può essere sciolto con deliberazione
    del Consiglio regionale, proposta della Giunta, nel caso di:
    - persistente violazione di norme di legge, di direttive o di indirizzi regionali o per altre gravi
    irregolarità;
    - mancata attuazione senza giustificato motivo dei programmi di intervento o dei programmi di
    gestione del patrimonio;
    - impossibilità di funzionamento del Collegio.
  2. Il Consiglio regionale può nominare in commissario straordinario per la gestione provvisoria
    degli enti per un periodo massimo di sei mesi
    (32).

Art. 28
Norme transitorie

  1. Gli organi dell'ARER e delle ATER sono nominati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
    presente legge.
  2. Per tale periodo sono prorogati i poteri degli organi in carica degli IACP e del Consorzio
    regionale degli IACP.
  3. Tali organi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un atto di ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale atto è
    approvato dal Consiglio regionale che contestualmente dichiara il passaggio dei beni e dei rapporti giuridici degli IACP e del Consorzio regionale fra gli IACP della Toscana alle ATER e all'ARER secondo le rispettive competenze, indicando analiticamente per ciascun soggetto competenze, beni e rapporti trasferiti.
  4. Il personale degli IACP e del Consorzio regionale fra gli IACP della Toscana è assegnato alle
    ATER e all'ARER. In sede di prima organizzazione, all'ATER di Prato è assegnato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, personale dell'IACP di Firenze e del Consorzio regionale
    tra gli IACP della Toscana
    (33).

[Aggiornamento al BU 29/08/2000]

  1. Pubblicata nel B.U. 13 novembre 1986, n. 54.
  2. L'ARER, istituita ai sensi della presente legge, è stata poi soppressa, a decorrere dal 1 settembre
    1998, dall'art. 1, comma 3, L.R. 31 luglio 1998, n. 46. Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 6 agosto 1998,
    n. 50.
  3. La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  4. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  5. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  6. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  7. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  8. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  9. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  10. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  11. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  12. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  13. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  14. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  15. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  16. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  17. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  18. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  19. Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 1995, n. 100.
  20. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  21. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  22. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  23. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  24. Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1994, n. 11.
  25. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  26. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  27. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  28. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  29. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  30. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  31. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
  32. L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.

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