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L.R. 3 novembre 1986, n. 49 (1)
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (2) (3)
Art. 1
Nuovo ordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica
- La presente legge detta il nuovo ordinamento
degli enti operanti in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP), ai sensi degli artt. 13 e 93 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, ferma
restando per la Regione la possibilità di stabilire soluzioni organizzative
diverse in conformità ai
principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali.
- Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
assumono la denominazione di Aziende territoriali
per l'Edilizia Residenziale (ATER).
- Il Consorzio regionale degli IACP della
Toscana è sciolto ed è sostituito dalla Azienda regionale
per l'Edilizia residenziale (ARER), istituita ai sensi della presente legge.
- Le ATER e l'ARER esercitano le funzioni
previste dalla legislazione vigente in conformità alle
disposizioni della presente legge.
- Le aziende di Edilizia Residenziale
Pubblica, ARER e ATER, sono Enti pubblici dotati di
autonomia amministrativa e contabile (4).
Art. 2
Ambito territoriale di competenza delle ATER
- Ciascuna ATER è competente per il
territorio della rispettiva provincia, ed ha sede nel
capoluogo. L'azienda operante nella provincia di Massa-Carrara ha sede a
Carrara, già sede
dell'IACP provinciale.
- Fa eccezione la provincia di Firenze, dove
è istituita una seconda azienda, competente per il territorio dei Comuni di
Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e
Vernio. L'azienda ha sede nel Comune di Prato (5).
Art. 3
Organi
1. Sono organi dell'A.R.E.R.:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.
2. Sono organi delle A.T.E.R.:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.
3. Gli organi di cui ai comma precedenti si
rinnovano con l'elezione del Consiglio regionale (6).
Art. 4
Consigli di Amministrazione dell'ARER e delle ATER
- Il Consiglio di Amministrazione dell'ARER è
composto da sette membri eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato, fra le persone particolarmente qualificate ed
esperte nella materia
dell'edilizia residenziale pubblica e con rilevanti esperienze di
amministrazioni pubbliche e
private.
- Il Consiglio di Amministrazione dell'ARER
elegge nel suo seno il Presidente e Vice-Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna
ATER è composto da 9 membri scelti tra persone
particolarmente qualificate ed esperte nella materia dell'edilizia
residenziale pubblica e con
rilevanti esperienze di amministrazioni pubbliche e private di cui:
a) tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e del Comune di
Prato per quella
azienda, eletti con voto limitato;
b) due rappresentanti del Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
escluso il
capoluogo, nel cui territorio sia ubicato il maggior numero di alloggi di
proprietà dell'ATER,
eletti con voto limitato;
c) un rappresentante del Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti dove
sia ubicato il
maggior numero di alloggi di proprietà dell'ATER;
d) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti con voto limitato.4.
Il Consiglio di
Amministrazione dell'ATER elegge nel suo seno il Presidente nonché il
Vice-Presidente (7).
Art. 5
Collegio Sindacale
- Il Collegio Sindacale delle Aziende è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto da:
a) due Sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal
Consiglio regionale con voto
limitato, scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei
Conti;
b) un Sindaco nominato dal Ministero del Tesoro.
- Il Collegio Sindacale esercita la vigilanza
sulla gestione del bilancio e del patrimonio e sulla
gestione di cassa, nonché sulla regolarità degli atti amministrativi.
Trasmette, nei termini fissati
dalla Giunta una relazione periodica sull'attività complessivamente svolta
e sulle questioni che
hanno formato preminente oggetto di esame da parte del Collegio.
- Il Collegio Sindacale fornisce, a richiesta,
informazioni alla Giunta regionale o al Consiglio
regionale e svolge gli altri compiti stabiliti dalla legge (8).
Art. 6
Attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica
- Per l'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale pubblica approvati dal Consiglio
regionale, l'ARER e le ATER svolgono rispettivamente i compiti di cui ai
successivi secondo e
terzo comma.
- L'ARER:
a) impartisce direttive alle ATER in merito agli aspetti procedurali,
progettuali e finanziari degli
interventi e ne verifica l'attuazione con le procedure di cui all'art. 10;
b) realizza gli interventi espressamente attribuiti all'ARER dal Consiglio
regionale ed in
particolare gli interventi di sperimentazione.
- Le ATER:
a) provvedono, in adempimento alle direttive di cui al comma precedente,
lett. a, alla
progettazione e alla realizzazione degli interventi localizzati nel
territorio di competenza;
b) assumono la gestione dei finanziamenti e approvano gli atti tecnici e
amministrativi relativi
all'attuazione dei programmi di cui alla precedente lett. a);
c) ove formalmente richieste dai Comuni e da altri enti pubblici,
provvedono:
1) alla redazione degli strumenti di pianificazione esecutiva finalizzati
agli interventi di edilizia
residenziale pubblica e relative varianti;
2) alla progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria
interessanti le aree destinate all'ERP;
3) alla progettazione e realizzazione degli interventi di recupero di cui
alla L. 5 agosto 1978, n.
457, sul patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni e degli altri enti
pubblici;
4) alla progettazione e realizzazione delle altre opere pubbliche;
5) all'espletamento delle procedure preordinate all'espropriazione e
all'occupazione degli
immobili inerenti gli interventi di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4.
- È conservata la gestione speciale prevista
dall'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e
dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 (9).
Art. 7
Gestione del patrimonio residenziale pubblico
- Le ATER provvedono a tutti gli adempimenti
conseguenti alla gestione e alla manutenzione del
proprio patrimonio.
- I comuni si avvalgono delle ATER per
l'approntamento e l'aggiornamento dell'anagrafe
dell'utenza e del censimento del proprio patrimonio residenziale.
- I comuni possono avvalersi delle ATER per
provvedere alla gestione e alla manutenzione del
proprio patrimonio di edilizia residenziale.
- Compete alle A.T.E.R.:
a) stipulare i contratti di locazione in conformità al contratto-tipo
previsto dall'art. 16 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78;
b) determinare e riscuotere i canoni relativi.
- Entro il mese di dicembre di ogni anno, il
comune, su proposta delle A.T.E.R. e sentite le
Associazioni degli assegnatari, delibera il programma di manutenzione degli
alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Al finanziamento del programma sono destinati gli
introiti derivanti dalla
quota di canone di cui alla lettera c) dell'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035 e alla
lettera c) dell'art. 23 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78.
- Restano salvi i compiti assegnati ai Comuni
dalla L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 (10).
Art. 8
Indirizzi e direttive dei comuni e degli altri enti pubblici per i compiti
affidati alle A.T.E.R.
- I comuni e gli altri enti pubblici qualora
si avvalgano delle A.T.E.R. ai sensi dell'art. 6, terzo
comma, lett. c) e dell'art. 7, possono impartire alla rispettiva azienda
indirizzi e direttive per lo
svolgimento dei compiti ivi indicati e richiedere opportuna rendicontazione
dell'attività svolta.
- In tale eventualità le A.T.E.R. inviano ai
comuni e agli altri enti pubblici copia degli atti da esse
adottati, al fine di consentire la verifica della loro rispondenza con gli
indirizzi e le direttive.
- Detti atti sono inviati entro 10 giorni
dalla loro adozione. I comuni e gli altri enti pubblici, entro i successivi
7 giorni, possono richiedere il riesame dell'atto nonché inviare
osservazioni e proposte alla Regione per l'esercizio del potere di controllo
(11).
Art. 9
Studi, ricerche ed osservatori
- L'A.R.E.R., oltre a quanto stabilito negli
articoli precedenti, svolge, nel quadro delle direttive del Consiglio
regionale, i seguenti compiti:
a) attività di studio, di ricerca e di documentazione relativamente alle
tipologie progettuali, alle tecnologie, ai materiali e ai componenti
costruttivi;
b) osservatorio dei prezzi degli appalti, del mercato delle costruzioni,
della manodopera, dei
materiali e dei noli;
c) osservatorio del mercato delle abitazioni e della utenza.
- Per i compiti di cui al comma precedente
l'ARER si avvale di un Comitato tecnico-scientifico,
nominato dal Consiglio di Amministrazione di modo da assicurare la presenza
di adeguate
competenze nei settori della produzione e della ricerca applicata.
- In particolare al Comitato compete di
esprimere un parere sui programmi di attività e su tutti gli studi e le
ricerche effettuate dall'A.R.E.R.
- Il Comitato è così composto:
- un esperto scelto in una terna di nomi indicati dall'Università degli
Studi di Firenze;
- un esperto scelto in una terna di nomi indicati dall'Università di Pisa;
- un esperto scelto in una terna di nomi indicati dall'Università di Siena;
- tre esperti scelti in terne indicate dalle organizzazioni cooperative
giuridicamente riconosciute;
- tre esperti scelti in terne indicate dalle organizzazioni degli
imprenditori edili;
- tre esperti scelti in terne indicate dalle organizzazioni sindacali di
categoria;
- il direttore dell'ARER;
- il dirigente del servizio dell'edilizia residenziale pubblica della
Regione Toscana;
- tre rappresentanti degli ordini professionali, di cui uno degli
architetti, uno degli ingegneri, uno dei geometri, indicati dalle rispettive
organizzazioni regionali.
- Il Comitato è presieduto dal Presidente
dell'ARER (12).
Art. 10
Consulta regionale per la casa
- È istituita la Consulta regionale per la
casa, così composta:
a) tre rappresentanti dell'ANCI Toscana;
b) tre rappresentanti dell'URPT;
c) tre rappresentanti delle OO.SS. orizzontali;
d) tre rappresentanti delle OO.SS. degli assegnatari più rappresentative a
livello regionale;
e) cinque rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori
maggiormente rappresentative a
livello regionale;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative edilizie
legalmente riconosciute e
maggiormente riconosciute a livello regionale;
g) i Presidenti delle A.T.E.R.;
h) il Presidente dell'A.R.E.R.
- La Consulta è presieduta dall'Assessore
regionale alla casa che la riunisce, per acquisirne il
parere, in relazione agli atti di programmazione regionale del settore e per
ogni altra questione di indirizzo politico-programmatico inerente al
comparto dell'edilizia residenziale (13).
Art. 11
Informazione ai Comuni, all'ARER e alla Regione sull'attività delle ATER
- Le ATER inviano annualmente alla Giunta
regionale, per il successivo inoltro al Consiglio
regionale, ai Comuni interessati ed all'ARER:
a) una relazione sull'attuazione dei programmi di ERP di competenza
dell'ATER;
b) copia dei bilanci consuntivo e preventivo;
c) una relazione sullo svolgimento dei compiti affidati alle ATER ai sensi
dell'art. 6, terzo
comma, lett. c) dell'art. 7.
- I Comuni e l'ARER possono inviare alla
Regione e alle ATER osservazioni e proposte in
relazione agli atti di cui al comma precedente (14).
Art. 12
Commissione Regionale Tecnica Consultiva
- È istituita presso l'ARER una Commissione
Tecnica Consultiva presieduta dal Presidente
dell'ARER e così composta:
a) funzionario dirigente dell'ARER, nominato dal consiglio di
amministrazione;
b) funzionario dirigente della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
c) funzionario dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune interessato
all'argomento in esame;
d) funzionario dirigente dell'ATER interessato all'argomento in esame.
- Tale commissione esprime un parere
obbligatorio sugli atti tecnici relativi all'attuazione dei
programmi di nuova costruzione e recupero predisposti dalle ATER.
- Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate da un dipendente dell'ARER
designato dal Consiglio di amministrazione.
- Le commissioni previste dall'art. 63 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono soppresse e
sostituite nelle loro funzioni dalla commissione istituita ai sensi del
presente articolo (15).
Art. 13
Statuti
- Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera
gli statuti degli enti di cui alla presente legge (16).
Art. 14
Incompatibilità
- Le incompatibilità con le cariche di
consigliere di amministrazione e di membro del collegio
sindacale delle aziende sono quelle previste dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 (17).
Art. 15
Indennità
- Ai componenti degli organi previsti
dall'art. 3 e ai componenti del comitato scientifico di cui
all'art. 9 compete una indennità stabilita con legge regionale e
corrisposta dalle rispettive aziende (18).
Art. 16
Fonti di finanziamento
- Per il funzionamento dell'ARER la Regione
stabilisce:
a) il contributo da corrispondere annualmente all'ARER per i compiti di cui
all'art. 9 e per le
spese del Comitato Scientifico di cui allo stesso art. 9, secondo comma,
nella misura
determinata secondo un coefficiente stabilito dal Consiglio regionale, sulla
base di una
valutazione di congruità delle risorse necessarie. A tal fine il Consiglio
regionale approva un
piano finanziario per il funzionamento dell'Azienda;
b) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi costruttivi
di edilizia residenziale;
c) contributi e rimborsi corrisposti per i servizi prestati o svolti nei
confronti di altri soggetti;
d) il contributo a percentuale sui programmi dell'ATER per i compiti di cui
all'art. 6, secondo
comma, e dell'art. 12.
- Per il funzionamento delle Aziende
Territoriali (ATER) la Regione stabilisce:
a) la misura dei rimborsi per spese tecniche e generali per la realizzazione
dei programmi di
Edilizia Residenziale;
b) contributi e rimborsi corrisposti per i servizi prestati o svolti nei
confronti di altri soggetti;
c) la misura della quota di canone di cui alla lett. b) dell'art. 19 del
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
- In relazione alla attuazione dei programmi
di E.R.P. il Consiglio regionale determina
biennalmente le percentuali dei finanziamenti fra l'ARER e le ATER (19).
Art. 17
Personale delle Aziende
- Entro dodici mesi dalla costituzione dei
consigli di amministrazione dell'ARER e delle ATER
(su loro proposta o comunque previo loro parere), la Regione determina con
legge la pianta
organica del personale delle aziende. Fino all'entrata in vigore di tale
legge le aziende non
possono procedere a nuove assunzioni di personale.
- Nella definizione della struttura operativa
i Consigli di Amministrazione si atterranno a criteri di economicità,
efficienza e professionalità.
- Lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale sono stabiliti da apposito
regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.R.E.R., in
coerenza con la
legislazione regionale ed in conformità agli accordi nazionali applicabili.
- L'assunzione del personale avviene mediante
pubblico concorso, con le modalità ed i criteri
stabiliti con il regolamento del personale.
- Il personale di cui al primo comma è
iscritto sotto il profilo previdenziale alla Cassa per la
Pensione ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dagli Istituti di
Previdenza del Ministero
del Tesoro.
- Le variazioni successive alla pianta
organica del personale delle aziende sono approvate con
legge con le stesse modalità di cui al primo comma se a tali variazioni
corrisponde un aumento di spesa; negli altri casi sono adottate da ciascuna
azienda e approvate, su proposta della Giunta regionale, in via
amministrativa dal Consiglio regionale (20)
(21).
Art. 18
Direttive del Consiglio regionale
In relazione agli obiettivi indicati dal piano
regionale per l'edilizia residenziale e in armonia con le
previsioni del Piano regionale di Sviluppo e con gli atti di programma
settoriale di edilizia
abitativa, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera, almeno
biennalmente, direttive
generali per lo svolgimento dell'attività complessiva delle Aziende e per la
formazione dei bilanci,
comunque finalizzate a raggiungere il massimo di efficienza e di economicità e
volte a conseguire
il pareggio economico (22).
Art. 19
Informazione periodica
- L'A.R.E.R. presenta periodicamente alla
Giunta regionale, nei termini da essa fissati, una
relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi di
gestione di tutto il
patrimonio pubblico sulla base delle informazioni richieste agli enti
locali.
- La Giunta regionale può disporre altre
modalità di informazione relativamente allo stato di
attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della
contabilità, nonché ai modi di gestione del patrimonio.
- Sulla base della relazione e delle
informazioni di cui al comma precedente la Giunta regionale,
entro il 30 dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione sullo
stato di attuazione dei programmi di settore (23).
Art. 20
Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale
- Sono soggette ad approvazione del Consiglio
regionale le deliberazioni delle aziende riguardanti:
a) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
b) i regolamenti del personale, gli altri regolamenti nonché tutti gli
altri atti sottoposti dalla legge a speciale approvazione.
- Il Consiglio regionale delibera, su proposta
della Giunta, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento degli atti (24).
Art. 21
Atti soggetti al controllo della Giunta regionale
- Di tutti gli atti diversi da quelli indicati
nell'articolo precedente, esclusi quelli meramente
esecutivi, le Aziende inviano comunicazione alla Giunta regionale entro
dieci giorni dalla loro
adozione.
- La comunicazione deve contenere dettagliata
indicazione dell'oggetto, dell'onere finanziario e dell'imputazione in
bilancio.
- Gli atti divengono esecutivi se trascorsi 15
giorni dal ricevimento della comunicazione la Giunta non abbia richiesta
copia delle delibere adottate.
- Le deliberazioni oggetto di richiesta
divengono esecutive se, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, ovvero dal
ricevimento di chiarimenti o elementi integrativi, la Giunta non comunica la
richiesta d'iscrizione all'O.d.g. del relativo provvedimento di
annullamento.
- I termini di cui ai commi 3° e 4°
decorrono dalla data di acquisizione al protocollo regionale dei relativi
atti (25) (26).
Art. 22
Bilancio preventivo delle Aziende
- Il bilancio preventivo di ciascun esercizio
è deliberato dalle aziende entro il 30 novembre
dell'anno precedente ed è redatto in conformità delle disposizioni del
D.P.C.M. del 3 giugno
1986.
- Il bilancio si chiude con l'indicazione del
risultato di esercizio presunto.
- Nel caso in cui il bilancio di previsione
non consegua il pareggio economico, le aziende devono ottenere la preventiva
autorizzazione della Giunta regionale per apportare variazioni al bilancio
medesimo per far fronte a nuove o maggiori spese dipendenti da circostanze
sopraggiunte dopo l'approvazione dello stesso, nonché per l'assunzione
delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno (27).
Art. 23
Conto consuntivo delle Aziende
- Il conto consuntivo, redatto in conformità
delle disposizioni del D.P.C.M. del 3 giugno 1986 e secondo le direttive di
cui al precedente art. 18, è deliberato dalle Aziende entro il 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. I dati
contenuti nel consuntivo,
compresi quelli relativi alla gestione speciale di cui all'art. 10 del
D.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1036, devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio
preventivo.
- Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta
regionale insieme con una relazione del Collegio
Sindacale che esprime il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul
risultato complessivo e finale di esso, nonché eventuali indicazioni circa
il miglioramento tecnico-finanziario della
gestione (28).
Art. 24
Situazione di cassa dei programmi delle Aziende
- In relazione al flusso dei finanziamenti
connessi ai programmi pluriennali e annuali di attività, le Aziende
predispongono trimestralmente una situazione di cassa, redatta conformemente
al
modello approvato con deliberazione della Giunta regionale, che è trasmessa
alla Giunta stessa
entro il giorno 15 precedente l'inizio di ogni trimestre.
- La situazione di cassa è suddivisa in due
sezioni, l'una relativa ai fondi della gestione speciale di cui all'art. 10
del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, l'altra relativa ai fondi non
ricompresi nella suddetta gestione e inerenti agli altri programmi delle
Aziende.
- La Giunta regionale può richiedere che
siano forniti ulteriori elementi o notizie atti a determinare la congruità
della cassa di esercizio rispetto alla gestione e all'avanzamento dei
programmi di attività (29).
Art. 25
Contabilità delle Aziende
- Le Aziende tengono i libri e le scritture
stabiliti dalle norme vigenti in modo che risulti fra l'altro:
a) il valore degli immobili, dei mobili, dei materiali, dei crediti e dei
debiti;
b) i rapporti di credito e di debito relativi alla gestione degli immobili;
c) gli elementi del costo raggruppati nei seguenti centri di costo: generali
e d'amministrazione;
gestione degli immobili, manutenzione degli immobili; servizi di rimborso,
programmi d'intervento, gestioni diverse;
d) le entrate e le spese dipendenti da cause inerenti ai vari settori di
attività (30).
Art. 26
Controllo sostitutivo
- In caso di inosservanza dei termini previsti
da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti od atti
obbligatori da parte dell'A.T.E.R. o dell'A.R.E.R., la Giunta regionale può
assegnare un congruo termine per la adozione del provvedimento o dell'atto
e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può
adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri
uffici, ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta
informandone il Consiglio regionale (31).
Art. 27
Scioglimento dei Consigli di amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione delle ATER o
dell'ARER può essere sciolto con deliberazione
del Consiglio regionale, proposta della Giunta, nel caso di:
- persistente violazione di norme di legge, di direttive o di indirizzi
regionali o per altre gravi
irregolarità;
- mancata attuazione senza giustificato motivo dei programmi di intervento o
dei programmi di
gestione del patrimonio;
- impossibilità di funzionamento del Collegio.
- Il Consiglio regionale può nominare in
commissario straordinario per la gestione provvisoria
degli enti per un periodo massimo di sei mesi (32).
Art. 28
Norme transitorie
- Gli organi dell'ARER e delle ATER sono
nominati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
- Per tale periodo sono prorogati i poteri
degli organi in carica degli IACP e del Consorzio
regionale degli IACP.
- Tali organi, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, predispongono un atto di ricognizione dei beni
patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale atto
è
approvato dal Consiglio regionale che contestualmente dichiara il passaggio
dei beni e dei rapporti giuridici degli IACP e del Consorzio regionale fra
gli IACP della Toscana alle ATER e all'ARER secondo le rispettive
competenze, indicando analiticamente per ciascun soggetto competenze, beni e
rapporti trasferiti.
- Il personale degli IACP e del Consorzio
regionale fra gli IACP della Toscana è assegnato alle
ATER e all'ARER. In sede di prima organizzazione, all'ATER di Prato è
assegnato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, personale
dell'IACP di Firenze e del Consorzio regionale
tra gli IACP della Toscana (33).
[Aggiornamento al BU 29/08/2000]
- Pubblicata nel B.U. 13
novembre 1986, n. 54.
- L'ARER, istituita ai sensi
della presente legge, è stata poi soppressa, a decorrere dal 1 settembre
1998, dall'art. 1, comma 3, L.R. 31 luglio 1998, n. 46. Vedi, anche, l'art.
1, L.R. 6 agosto 1998,
n. 50.
- La presente legge è stata
abrogata dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- Comma aggiunto dall'art. 1
della L.R. 22 novembre 1995, n. 100.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- Articolo così sostituito
dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1994, n. 11.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
- L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 10, L.R. 3 novembre 1998, n. 77.
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