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L.
24 dicembre 1993, n. 560
(1)
NORME
IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(2)
Art.
1
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Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli
di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con
contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali, nonché
con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici
territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e
dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.
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Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si
applicano altresì:
a)
agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle
norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.
2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della
legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive
modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992,
n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b)
agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato
Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei
predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) del 12 agosto 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
c)
agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora
nella disponibilità degli enti medesimi;
d)
[agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti
previdenziali disciolti] (3).
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bis.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari
degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a
tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti
a
uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni (4).
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Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di
concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a
pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui
all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
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Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i Comuni ove non
proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili
nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento
del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo
restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a) possono essere venduti
nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel
rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti
aventi titolo a norma della presente legge (5).
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bis.Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono
liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede
all'assegnazione ai soggetti aventi diritto (6).
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L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita
esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di
tale settore.
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Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i
loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione
da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di
acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell'assegnatario.
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Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo
inferiore al limite fissato dal C.I.P.E. ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora
non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono
assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad
eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere
alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale
pubblica (7).
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Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune
misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande
di acquisto.
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I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima
applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente
gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei
requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal
diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno
titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative
edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli
alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto
anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al
presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi,
i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali (8).
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Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un
moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze
a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle
finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle
successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1
per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al
limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro
quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.
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bis.
In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi
di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita,
il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti
per i suddetti interventi (9).
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La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal
comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la
valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti
secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della
domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione
della determinazione del prezzo.
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Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a)
pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo
di cessione;
b)
pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di
cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15
anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a
garanzia della parte del prezzo dilazionata.
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I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del
diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate
al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi
sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari
competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036, e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati
alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di
tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge
26 aprile 1983, n. 130» (10).
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Le Regioni, su proposta dei competenti I.A.C.P. e dei loro consorzi comunque
denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota
dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed
aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio
abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione
straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere
inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al
ripiano dei deficit finanziari degli istituti.
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Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo
ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.
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L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il
diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n.
392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo
38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti
pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli
enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
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Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la
cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.
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L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è
effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico
erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non
superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.
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Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.
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Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non
possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del
contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il
prezzo. In caso di vendita gli I.A.C.P. e i loro consorzi, comunque denominati e
disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
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La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli
alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta
dagli uffici tecnici degli enti alienanti.
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Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono
esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (Invim).
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Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GES.CA.L.)
nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti
a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente
dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con
il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto
previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre
1991.
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Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137,
e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto
delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle
norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.
2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
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Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8
agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora
l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi
all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base
degli estimi catastali.
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Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a
5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
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È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in
vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di
cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.
(2)
Si veda, anche, l'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.
(3)
Le disposizioni contenute nella lett. d) sono state abrogate dall'art. 55, L. 27
dicembre 1997, n. 449.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5)
Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136 e dall'art. 5, L.
23 dicembre 1999, n. 488. In deroga al presente comma, vedi l'art. 43, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(7)
Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(8)
Comma così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136.
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