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D.L. 23 ottobre 1996, n.
542
DIFFERIMENTO DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INVERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
E SOCIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità;
Emana il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 5
Proroga
di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati
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Il termine per la cessione degli immobili ai profughi
giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (1), è
prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
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Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560 (1), va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni
di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (1), come sostituito
dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 (1), comporta che il prezzo
di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo
alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di
assegnazione dell'alloggio, se anteriore.
(omissis)
(1) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
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